Installazione e manutenzione di ascensori a Roma e provincia

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FAQ

Domande frequenti

E' obbligatorio affidare la manutenzione dell'ascensore ad una ditta specializzata?

Si. Il proprietario dell’elevatore o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione a ditta specializzata abilitata ai sensi del D.M. 37/08 o a una persona munita di certificato di abilitazione rilasciato in base al D.P.R. 24 dicembre 1951 n.1767. 

In quanto tempo mediamente i tecnici della Brema Impianti intervengono a seguito di chiamata? E se ci sono persone bloccate all'interno della cabina?

Si cerca di intervenire sempre nel più breve tempo possibile per rendere minino il disagio, nel caso di persone chiuse in cabina si dà la precedenza assoluta, cercando di intervenire in un tempo medio di circa 30 minuti.

Con quale cadenza si effettuano i controlli di manutenzione?

La frequenza delle manutenzione periodiche va in funzione della tipologia di ascensore, del numero di corse che effettua giornalmente e dello stato di usura delle sue componenti, possono variare da un minimo di 4 ad un un massimo di 12 controlli annuali.

Ogni volta che si ferma l'ascensore e si chiama durante il normale orario di lavoro il pronto intervento deve pagare un diritto di chiamata?

No! La nostra manutenzione include nel canone mensile il servizio di pronto intervento nel normale orario di lavoro e ad ogni giustificato motivo. Solamente gli interventi al di fuori del normale orario di lavoro (notturno, festivo ecc.), sono compensati come previsto nei contratti di reperibilità.

Come si effettuare la messa in esercizio di un nuovo ascensore?

La messa in esercizio degli ascensori deve essere comunicata al Comune competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità UE dell’impianto rilasciata dall’installatore o dalla data di conformità CE rilasciata dal costruttore, unitamente al DM 37/2008 dell’installatore se si tratta di piattaforma elevatrice, servoscala o montacarichi sopra i 24 Kg di portata.

A chi spetta l'obbligo di richiedere le verifiche periodiche e garantire la loro periodicità?

L’obbligo di richiedere le verifiche periodiche e garantirne la loro periodicità è sempre del proprietario dell’ascensore o del suo legale rappresentante.

Quando deve essere richiesta la verifica straordinaria?

Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante devono richiedere la verifica straordinaria nei seguenti casi:
a) a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, dopo aver ottemperato a tutti i lavori necessari;
b) dopo un incidente, anche se non seguito da infortunio, con immediata sospensione dell’esercizio dell’ascensore;
c) dopo ogni modifica costruttiva dell’impianto, non rientrante nell’ordinaria e straordinaria manutenzione (ad esempio: sostituzione del macchinario, del gruppo cilindro pistone, del quadro di manovra, delle porte di piano, della cabina, cambiamento di velocità, di portata, di corsa, ecc.).

Sono stati segnalati lavori da effettuarsi sull'impianto, siamo obbligati ad effettuarli?

L’art.15 comma 6 del D.P.R. 162/99, impone al proprietario dell’ impianto o al suo legale rappresentante di provvedere prontamente agli interventi segnalati dal Manutentore e/o dall’Organo di Controllo. L’effettuazione degli interventi segnalati dal Manutentore e/o dall’Organo di Controllo è condizione essenziale per assicurare il corretto funzionamento degli impianti e soddisfare al meglio le legittime aspettative degli Utenti. 

Chi può effettuare la manovra a mano di emergenza per liberare le persone bloccate nella cabina dell'ascensore?

La manovra a mano può essere eseguita da persone opportunamente da noi istruite per essere effettuata in totale sicurezza e consentire alle persone bloccate di fuoriuscire, evitando inutili attese. La Brema Impianti effettua gratuitamente il corso e rilascia a seguire l’attestato di avvenuta formazione.

Esiste un dispositivo automatico per riportare al piano la cabina e far uscire le persone bloccate al suo interno?

Esiste un dispositivo che riporta al piano la cabina solo ed esclusivamente se il blocco è dovuto alla mancanza di corrente di rete. Per qualsiasi altro guasto, meccanico e/o elettrico, occorre eseguire la manovra manuale di emergenza.

Esistono finanziamenti per rendere l'ascensore facilmente utilizzabile da portatori di Handicap?

La legge 13/89 prescrive che la regione stanzi annualmente dei fondi destinati al finanziamento di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Anche un privato cittadino, purché ne abbia i requisiti, può presentare richiesta presso gli uffici competenti.

L'installazione di un ascensore in uno stabile che ne è sprovvisto, è necessaria l'unanimità?

No! E’ sufficiente una maggioranza qualificata come nel caso di altri lavori di manutenzione straordinaria.

I lavori di manutenzione straordinaria rientrano tra quelli per cui si può richiedere la detrazione Irpef?

Si. I lavori di manutenzione dell’ascensore rientrano tra quelli per i quali è prevista l’agevolazione fiscale. 

La targa di cabina è assente, chi se ne deve occupare?

Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante devono farsi carico direttamente o indirettamente di esporre in cabina le avvertenze per l’uso ed una targa recante le seguenti indicazioni:

a) l’installatore e numero di fabbricazione; 

b) il numero di matricola attribuito dal competente Ufficio Comunale; 

c) la portata massima espressa in chilogrammi;
d) il numero massimo di persone. 

Cos'è il libretto dell'impianto?

Il libretto dell’impianto, rilasciato dall’installatore ai sensi del DPR 162/99, è il documento che riporta le principali caratteristiche dell’impianto:
a) copia della dichiarazione di conformità;
b) copia della comunicazione del Proprietario al competente Ufficio Comunale relativa alla messa in esercizio;
c) copia della comunicazione del competente Ufficio Comunale inerente il numero di matricola assegnato all’impianto;
d) i verbali delle verifiche periodiche biennali e straordinarie, gli esiti delle verifiche di manutenzione.
Per gli ascensori collaudati e messi in esercizio prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 30 aprile 1999 n.162, restano validi i libretti di immatricolazione originari.

Posso evitare che un estraneo utilizzi il mio ascensore?

Si, possiamo fornire dispositivi meccanici o elettronici ( chiavi, badge, tastierini alfa-numerici ) che impediscono l’utilizzo da parte di persone non accreditate. 

É obbligatorio avere un contratto di manutenzione per un montacarichi?

La manutenzione di un montacarichi (come definito in DPR 162/99, art.2 comma 1 punto b)) realizzato in conformità alla direttiva macchine e con portata superiore a 25 kg (DPR 162/99, art.11) deve essere affidata ad una ditta specializzata (DPR 162/99, art. 15). Parimenti, il proprietario è tenuto ad affidare l’esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie (DPR 162/99, art. 13) di un montacarichi (come definito in DPR 162/99, art.2 comma 1 punto b)) realizzato in conformità alla direttiva macchine e con portata superiore a 25 kg (DPR 162/99, art.11) ad un soggetto abilitato, ad esempio ad un organismo notificato.

Esiste ancora il collaudo di un ascensore?

Il termine “collaudo” non è più previsto dalla legislazione vigente che prevede invece la Certificazione di prodotto. 

Cosa bisogna fare e cosa evitare quando si rimane bloccati in ascensore?

Prova a far ripartire l’ascensore premendo il pulsante di qualunque piano. Se l’ascensore non dovesse ripartire, premi il pulsante d’allarme o aziona il sistema di telesoccorso (se presente). Non farti prendere dal panico, mantieni la calma! Nella maggior parte dei casi il blocco dell’ascensore è dovuto all’intervento di uno dei dispositivi di sicurezza che ha registrato un’anomalia di funzionamento.

Cos’è la manutenzione ordinaria dell’ascensore?

L’ascensore, deve avere un alto standard di sicurezza per le persone che lo utilizzano e questo importante aspetto è garantito dalle visite di controllo eseguite da personale qualificato che periodicamente verifica l’impianto. Durante il controllo, ci si accerta che tutte le componenti  principali dell’ascensore siano correttamente funzionanti, ed in perfette condizioni di sicurezza per gli utenti. Questi controlli riguardano di solito le pulsantiere, le fermate al piano, il corretto funzionamento delle porte, lo stato del paracadute e dei freni di emergenza, nonché della puleggia e delle funi e di tutti quei componenti che precludono la sicurezza dell’ascensore. In queste visite di manutenzione gli addetti lubrificano le parti che lo richiedono ed eseguono la pulizia e la registrazione degli altri elementi. 

Cos’è la manutenzione straordinaria dell’ascensore?

La manutenzione straordinaria, a differenza della manutenzione ordinaria, non ha una periodicità ma si rende necessaria quando l’impianto ormai vetusto necessita di migliorie o si riscontrano guasti che riguardano uno o più componenti dell’impianto.

Come si calcola la ripartizione delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria?

La ripartizione delle spese delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell’ascensore all’interno di un condominio è spesso fonte d’incomprensioni e discussioni.
Il Codice Civile all’art. 1124 “Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori” recita: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”. Nell’articolo del Codice Civile le spese di manutenzione sono assegnate ai proprietari per metà suddividendo le spese secondo i millesimi e l’altra metà in relazione al piano in cui si trova la proprietà e l’uso dell’ascensore per accedervi. Nel caso gli appartamenti fossero stati affittati, le spese di manutenzione spetterebbero agli inquilini che usufruiscono dell’ascensore. Ciò è disposto anche dall’art.9 della Legge 392/78 “Disciplina delle locazioni d’immobili urbani”, Il condizionale è d’obbligo perché il contratto d’affitto sottoscritto dalle parti potrebbe disporre diversamente.
Altra questione riguarda chi abita al piano terra e non usa l’ascensore per raggiungere la propria abitazione. Una sentenza della Cassazione (N° 8823/2015) ha stabilito che chi abita al piano terra debba concorrere alle spese di manutenzione solo per la parte spettante ai millesimi di possesso, ossia il 50%, come stabilito dall’art.1124 del Codice Civile. Anche qui si possono adottare criteri diversi secondo il Regolamento Condominiale, a patto che le variazioni siano decise dall’assemblea condominiale all’unanimità. Per quanto riguarda le spese di manutenzione straordinaria dell’ascensore queste non sono menzionate nell’articolo 1124 C. C, in pratica non c’è una distinzione netta. Perciò vale per i proprietari la suddivisione riportata, mentre per gli inquilini fa testo l’art.9 della Legge 392/78, che imputa loro solo le spese di manutenzione ordinaria, e dispensandoli dagli oneri delle manutenzioni straordinarie dell’ascensore. Il proprietario, comunque, può richiedere un’integrazione del canone con un aumento non superiore all’interesse legale dell’ammontare dei lavori straordinari eseguiti. All’importo totale vanno dedotti contributi di varia natura cui il proprietario benefici dall’aver eseguito i lavori.

Servizi completi per la manutenzione e l’installazione di ascensori a Roma. La nostra esperienza e competenza ci hanno reso un punto di riferimento nella città di Roma e provincia

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